Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023, di seguito denominato «Accordo».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.
Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.
Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 17 settembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA
Consapevoli delle ripercussioni negative che la criminalita' nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica degli Stati, in particolare sul benessere dei propri cittadini e della comunita' internazionale;
Riconoscendo la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorita' di polizia nella prevenzione e nella lotta contro le piu' gravi ed emergenti manifestazioni delittuose, con particolare riguardo alla criminalita' organizzata transnazionale ed al terrorismo internazionale;
Richiamando la Convenzione Unica sugli stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), la Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000) e i relativi Protocolli aggiuntivi per Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini (New York, 15 novembre 2000), contro il Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria (New York, 15 novembre 2000) e contro la Produzione e il Traffico Illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni (New York, 31 maggio 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Merida, 9-11 dicembre 2003), nonche' le Convenzioni internazionali contro il terrorismo di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio sono parte e le pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite;
Considerata la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno e della Sicurezza della Repubblica della Costa d'Avorio per il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione e di sicurezza, firmata a Roma il 31 gennaio 2020;
Considerato il Protocollo tecnico per la realizzazione di quattro posti di Polizia di frontiera, volto al rafforzamento della gestione delle frontiere e dell'immigrazione irregolare, firmato a Roma il 7 ottobre 2021;
Nel rispetto del principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente Accordo ha per oggetto la creazione di un quadro di collaborazione di polizia tra le Parti al fine di promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalita' nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.
Articolo 2
Autorita' competenti
1.
Le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
a) per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza: il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente a tutte le attivita' di cooperazione strategica; il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale quale punto di contatto per le attivita' operative e di scambio info-investigativo e operativo;
b) per la Parte ivoriana, il Ministero dell'Interno e della Sicurezza: - la Direzione Generale dell'Ufficio Nazionale dello Stato Civile e dell'Identificazione (ONECI); - la Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN); - il Consigliere Diplomatico del Ministro dell'Interno e della Sicurezza, incaricato della Cooperazione Internazionale; - l'Addetto alla Sicurezza Interna dell'Ambasciata della Costa d'Avorio in Italia.
Articolo 3
Settori di cooperazione
1.
Le Parti, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, collaborano per la prevenzione e il contrasto delle manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonche' della criminalita' transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:
a) criminalita' organizzata transnazionale;
b) reati contro la persona e il patrimonio;
c) tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dei relativi precursori e delle sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione, dei medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva, il cui impiego e' considerato doping, nonche' delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS);
d) tratta di persone e traffico illecito di migranti;
e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
f) criminalita' informatica, inclusa la pedopornografia on line;
g) reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
h) reati contro il patrimonio culturale;
i) reati contro l'ambiente e traffico illegale di specie protette;
2.
I reati di falso e contraffazione inclusa la falsificazione monetaria e la contraffazione alimentare.
3.
Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nella repressione del terrorismo.
4.
Le Parti collaborano, altresi', nello sviluppo di capacita' per il rafforzamento della sicurezza e per l'ordine pubblico dei rispettivi territori stimolando, nel rispetto delle prerogative e degli ordinamenti nazionali, sinergie e condivisione di buone prassi e sviluppando progetti di formazione professionale congiunta in tutti gli ambiti di competenza.
5.
Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.
Articolo 4
Forme di cooperazione
1.
Le forme di cooperazione previste dal presente Accordo includono:
a) scambio di informazioni:
1) sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
2) per la ricerca di latitanti;
3) sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus operandi;
4) sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;
5) finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
6) sull'immigrazione irregolare;
7) sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
8) per il contrasto dei reati di criminalita' informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia on line;
9) ogni altra questione di interesse per le Autorita' competenti;
b) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, per quanto riguarda in particolare:
1) la gestione dei beni sequestrati e confiscati;
2) il fenomeno del narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonche' sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonche' sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;
3) gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;
4) le tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
5) le metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
6) l'identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;
c) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
d) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;
e) cooperazione strategica attraverso:
1) la formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;
2) lo scambio di esperienze e di esperti;
3) l'organizzazione di corsi, attivita' addestrative nonche' eventi congiunti;
5) l'organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone pratiche;
6) lo scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul management, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.
Articolo 5
Attuazione della collaborazione
1.
La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente.
2.
Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalita' tali da permettere di accertarne l'autenticita'. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.
3.
Le richieste di assistenza devono contenere:
a) il nome dell'Autorita' competente richiedente;
b) il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
e) lo scopo e i motivi della richiesta;
f) eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.
Articolo 6
Rifiuto dell'assistenza
1.
La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente destinataria ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, per la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.
2.
L'assistenza puo' anche essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorita' competente destinataria.
3.
L'Autorita' competente destinataria puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4.
L'Autorita' competente destinataria notifica all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza motivando tale rifiuto.
Articolo 7
Esecuzione delle richieste
1.
Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2.
L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3.
Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4.
L'Autorita' competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari.
5.
L'Autorita' competente destinataria informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1.
I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1 , lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalita' previste all'art. 1 e in conformita' alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2.
Ciascuna Parte garantira' la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.
Articolo 9
Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti
1.
Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti concordano di istituire un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalita' di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.
2.
Le Autorita' competenti possono costituire, altresi', gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza, analisi ed ogni altra facolta' prevista dalla propria legislazione nazionale.
Articolo 10
Riunioni e consultazioni
1.
I rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se ritenuto opportuno, tenere riunioni e consultazioni, tanto in presenza quanto in modalita' di videoconferenza.
Articolo 11
Spese
1.
Le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione delle spese.
2.
Salvo se altrimenti deciso dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.
Articolo 12
Lingue di lavoro
1.
Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le lingue di lavoro sono l'italiano e il francese.
Articolo 13
Composizione delle controversie
1.
Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Articolo 14
Disposizioni finali
1.
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante l'espletamento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni.
2.
Il presente Accordo potra' essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Le modifiche costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.
3.
E' concluso per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile mediante tacito accordo per periodi equivalenti, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo sei (6) mesi prima della data del rinnovo.
4.
La scadenza del presente Accordo non pregiudica i progetti e i programmi in corso concordati nel suo quadro fino alla loro normale scadenza, salvo decisione contraria di entrambe le Parti.
5.
Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.