Domande e risposte sul nullaosta al lavoro subordinato per per trasferimenti intra-societari di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione (Art. 27 quinquies e sexies del T.U.) - Modulo ICT
1. Perchè il procedimento è attivabile in qualsiasi momento?
Il nullaosta è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, per questo il datore di lavoro può presentare la richiesta in relazione alle proprie esigenze.
2. L’azienda ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 136/2016?
No.
3. Il lavoratore straniero deve firmare un contratto di soggiorno?
No.
4. Il nullaosta al lavoro può essere prorogato?
Sì, per un periodo massimo di 3 anni per dirigenti o lavoratori specializzati e per un periodo massimo di 1 anno per i lavoratori in formazione.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro?
No, non può essere utilizzato.
6. Il permesso di soggiorno relativo a questo nullaosta può essere convertito?
No, non può essere convertito.
7. Quali sono i documenti d’identità equivalenti al passaporto?
I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
documento di viaggio per apolidi;
documento di viaggio per rifugiati;
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini);
lasciapassare delle Nazioni Unite;
documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale;
documento di navigazione aerea;
carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;
carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957).