- chi è affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap
- i figli minori di 14 anni , anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge
- chi è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.
- chi ha frequentato corsi di lingua italiana presso i CPT ed ha conseguito un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (circolare n.8071 del 1 dicembre 2010)
- chi ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l' accordo di integrazione , il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue.
- chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione, il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, oppure frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- chi e' entrato in Italia per lavoro "in casi particolari" al di fuori delle quote per svolgere attività di
ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettere a) , c) , d) e q)
- i titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (D. lgs. n.12/2014 e Circolare Ministero Interno del 20/03/2014)
Nel caso di permesso di soggiorno UE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test. (Art. 9 c.2-bis del TU Immigrazione).