Regione Toscana
Domande e risposte sul Permesso di soggiorno per cure mediche art.19 c.2 lett. d-bis TUI

1. Per quanto tempo viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI?
Per il tempo attestato nella certificazione sanitaria e comunque per non più di un anno.

2. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è rinnovabile?
Sì, è rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravità certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Con il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI è consentito lavorare?
No. La norma non prevede espressamente la non convertibilità, tuttavia, trattandosi di permesso temporaneo concesso a fini sanitari per gravi patologie (quindi invalidanti) l’impossibilità di esercitare attività lavorativa è insita nelle stesse condizioni di salute del richiedente.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI può essere convertito?
In base a costanti interpretazioni, essendo un permesso di soggiorno che regolarizza sul territorio nazionale la posizione del titolare, si ritiene sia applicabile l’art. 30 TUI per la richiesta di conversione a motivi familiari laddove ricorrano tutti gli altri requisiti, analogamente a quanto accade per la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche a seguito di gravidanza (art. 19 c. 2 lett.d TUI).

5. Il permesso di soggiorno per cure mediche art. 19 c.2 bis TUI permette di viaggiare fuori dall’Italia?
Questo permesso di soggiorno è valido solo nel territorio nazionale.