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DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
  Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 114 del 17/05/2022
  Vigente al 18/05/2022 


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34  , recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attivita' produttive;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana


   
  Titolo I 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

 

 
Capo III 

Disposizioni in relazione alla crisi ucraina

 
 
  Art. 48 

Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa

 
  1.  In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
 
  2.  Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  , che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1  , sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987  provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate a proprio carico.
 
 
   
 
   
 
  Art. 59 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

 

Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Franceschini, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro delle politiche sociali

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 luglio 2022, n. 91.  In vigore dal 16/07/2022

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 15 luglio 2022, n. 91.  In vigore dal 16/07/2022