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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  5-3-1967

Art. 55

(Immunita)


I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale.
Alle immunità, privilegi e prerogative non può farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.