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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle relative modalità di uso e custodia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/3/2005
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Testo in vigore dal:  15-3-2005

Art. 3

Custodia e uso della bandiera
1. La bandiera d'Istituto del Corpo è custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale.
2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione:
a) della festa del Corpo;
b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.