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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2013.
Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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  • Articoli

  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
    APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E
    2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA
    DIRETTIVA 2011/94/UE
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  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21
    NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22
    DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
    2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE
    PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL
    TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI
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  • ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
    PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI
    TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2013

Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies è inserito il seguente: "1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida). - 1. All'art. 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. All'art. 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».