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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018
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Testo in vigore dal:  29-3-2018

Art. 3

Finalità dei trattamenti
1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. È compatibile con le finalità di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonché dell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche di cui al comma 2 è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.».