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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018
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Testo in vigore dal:  29-3-2018

Art. 5

Configurazione dei sistemi informativi
e dei programmi informatici
1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, escludendone comunque il trattamento quando le finalità di cui all'articolo 3 possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalità che consentono di identificare la persona interessata solo in caso di necessità.
2. I nuovi sistemi informativi e programmi informatici sono progettati in modo che i dati personali siano cancellati o resi anonimi, con modalità automatizzate, allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10. Essi, inoltre, sono progettati in modo da consentire la registrazione in appositi registri degli accessi e delle operazioni, di seguito «file di log», effettuati dagli operatori abilitati.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.».