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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 13

(Trattamento per inabilità)
1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonché da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.