stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-7-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 51

(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art 27, comma 2) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ex art. 24 del medesimo D.Lgs. 185/2000, è abrogato il presente art. 51.