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LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 9


(Prestazioni).
1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.
((
2-bis. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.
2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
))
3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.