stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-8-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Requisiti generali)


Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732;
4) idoneità fisica all'impiego.
((84))

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

---------------
AGGIORNAMENTO (84)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.