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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  23-4-2023
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Art. 16

Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio provinciale di disciplina


Con decreto del Ministro dell'interno è costituito annualmente il consiglio superiore di disciplina composto:
dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo convoca e lo presiede;
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie;
da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale.
Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza è costituito il consiglio centrale di disciplina composto:
a) dal direttore centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza, o per sua delega, dal direttore di un servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede;
b) da due funzionari della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore;
c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di polizia
((...))
rappresentativi sul piano nazionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.
I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.
Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).
Con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composta:
a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;
b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate;
c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta
((dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale))
.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.
I membri di cui alla lettera b) durano in carica un anno.
Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b).
Il consiglio provinciale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia.
Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.
Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il Ministro provvede alla nomina del sostituto.
I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.