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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018
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Testo in vigore dal:  29-3-2018

Art. 4

Qualità dei dati trattati
1. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati personali oggetto di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'articolo 3.
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Codice, verificano i requisiti di cui al comma 1, per quanto possibile, in occasione dell'utilizzo dei dati personali effettuato nell'ambito di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
3. Il titolare o il responsabile del trattamento informano il Garante delle direttive impartite in merito alle verifiche di cui al comma 2.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».
- Per l'art. 54 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1.