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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2018, n. 28

Regolamento disciplinante la Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca «Human Technopole». (18G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2018
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Testo in vigore dal:  19-4-2018

Art. 4

Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di sorveglianza;
c) il Direttore;
d) il Comitato di gestione;
e) il Comitato scientifico;
f) il Collegio dei revisori.
2. Il Presidente rappresenta la Fondazione e presiede il Consiglio di sorveglianza.
3. Al fine di assicurare l'eccellenza della Fondazione, il Consiglio di sorveglianza svolge una generale attività di indirizzo e di controllo sulla Fondazione e assolve le funzioni attribuite dallo Statuto.
4. Il Consiglio di sorveglianza è composto da tredici membri, compreso il Presidente, nominati:
a) sette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) i restanti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designati:
1) uno, d'intesa tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia;
2) uno, d'intesa tra i Partecipanti, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il tre per cento del contributo annuo erogato dallo Stato;
3) uno, dalla Conferenza dei Rettori e delle Università italiane - CRUI;
4) uno, dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca;
5) due, dal Consiglio di sorveglianza tra scienziati in discipline attinenti al progetto Human Technopole e tra esperti internazionali di sanità pubblica, che svolgano la propria attività prevalentemente all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è indicato, con il decreto di cui al comma 4, lettera a), tra i componenti da nominare senza che sia richiesta, ai sensi della medesima disposizione, una previa designazione.
6. I componenti del Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni, restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno sette componenti, di cui almeno quattro nominati ai sensi del comma 4, lettera a). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, lettera a), il Consiglio di sorveglianza opera nella composizione risultante dall'applicazione della stessa disposizione.
8. Le attività necessarie a garantire l'ordinato andamento della Fondazione sono di esclusiva competenza del Comitato di gestione, secondo quanto stabilito nello Statuto.
9. Il Direttore della Fondazione presiede il Comitato di gestione ed è nominato dal Consiglio di sorveglianza.
10. Il Comitato di gestione è composto da cinque membri, compreso il Direttore della Fondazione, nominati dal Consiglio di sorveglianza. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
11. Il Comitato scientifico è composto da quindici membri ed è organo consultivo della Fondazione, chiamato ad esprimersi in merito alle attività scientifiche di ricerca. La nomina dei componenti spetta al Consiglio di sorveglianza.
12. Le funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione sono esercitate dal Collegio dei revisori, composto da tre membri. I membri effettivi e tre supplenti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione dei membri fondatori. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.