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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  7-4-2012
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Art. 3

Attuazione della politica agricola comune
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.
3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.
5-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.
((Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.))
5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.
5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:
"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni".
5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".
5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:
"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze".
5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.