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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
Testo in vigore dal:  10-7-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura)
1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all' AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all' AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare
((nonché per le altre finalità istituzionali dell'AGEA))
". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite".
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da; contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato "Fondo per l'emergenza avicola con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalità:
a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attività avi-cola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orienta-menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.
9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: "è concessa al proprietario", sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati, al proprietario sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o il soccidario";
b) al camma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'indennità non è altresi concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".
10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle imprese agricole che esercitano attività di alleva mento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-l'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.