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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151

Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  1-2-2022
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Art. 4

Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 20;
((
b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili
))
c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura «frutta...% minimo», nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura.
4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.
Tale menzione è riportata:
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.
5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.
6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 'più specie di fruttà, da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.
6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.