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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (12G0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2012
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Testo in vigore dal:  6-4-2012

Art. 7

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinchè possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;
c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al termine della sua missione»;
d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva la facoltà per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore.».