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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 903

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2023)
Testo in vigore dal:  11-1-1974

Art. 7

(Modalità di pagamento del contributo)


Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalità:
a) per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente allo Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;
b) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo è versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.
In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.
Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, allo Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.