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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 38

(Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta può costituire una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.