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LEGGE 6 marzo 2001, n. 60

Disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

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Testo in vigore dal:  5-4-2001

Art. 17

1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
Note all'art. 17:
- La legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.".