Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018.  
  Pubblicato in GU, n. 12 del 16/01/2018


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2017-12-15;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione  , che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , recante il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2017, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

Considerato che per l'anno 2018 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell' art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione  , al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai sensi dell' art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione  e' opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2018, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2017  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016  , con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:


   
  Art. 1   
  1.  A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unita'.
 
 
  Art. 2   
  1.  Nell'ambito della quota massima indicata all' art. 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita'.
 
  2.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  , sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  3.  E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata al comma 1  , per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
 
  4.  Nell'ambito della quota prevista al comma 1  , e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
   a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
   b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
  5.  E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1  , la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
   a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
   b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
 
 
  Art. 3   
  1.  E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all' art. 2, comma 1  , di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
   b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
   c)  titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850  ;
   d)  artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850  ;
   e)  cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
 
 
  Art. 4   
  1.  Nell'ambito della quota massima indicata all' art. 1  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'.
 
  2.  La quota indicata al comma 1  del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
 
  3.  Nell'ambito della quota indicata al comma 1  del presente articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2  , che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
 
 
  Art. 5   
  1.  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
   a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   b)  per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all' art. 4  , dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
  Art. 6   
  1.  Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
 
  2.  Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all' art. 1  .
 
  3.  Resta fermo quanto previsto dall' art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall' art. 2, comma 2  .
 
 
  Art. 7   
  1.  Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 

 

Roma, 15 dicembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi