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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
  Codice dell'ordinamento militare. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 106 del 08/05/2010
  Vigente al 09/10/2010 


 
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  , 87  e 117, secondo comma, lettera d)  , della Costituzione ;

Vistala legge 28 novembre 2005, n. 246  e, in particolare, l'articolo 14:

- comma 14, cosi' come sostituito dall' articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69  , con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

- comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1 gennaio 1970;

- comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  LIBRO SECONDO 

BENI

 
 
  TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
  Art. 233. 

Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati

 
  1.  Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa  
 
  nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
   a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
   b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
   c) aeroporti ed eliporti;
   d) basi navali;
   e) caserme;
   f) stabilimenti e arsenali;
   g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
   h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
   i) comandi di unita' operative e di supporto logistico;
   l) basi missilistiche;
   m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
   n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
   o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
   p) poligoni e strutture di addestramento;
   q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
   r)  opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa  
 
  nazionale;
   s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
   
   t) tattivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
 
 
 
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfan

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 20/09/2023 al 16/11/2023

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letteraa, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 13 novembre 2023, n. 162. In vigore dal 09/10/2010 al 16/11/2023

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, letterab, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248.  In vigore dal 09/02/2013

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, letterab, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.  In vigore dal 20/09/2023

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 13 novembre 2023, n. 162.  In vigore dal 17/11/2023