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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  1-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 42

Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal
((1° luglio 2025))
; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. (7)
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua
((entro il 30 giugno di ogni anno))
un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi.
2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari esteri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 33, comma 5) che "All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»".