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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 20

(Certificazione sostitutiva)
1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.
Nota all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

"Art. 49 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). - L'autorità consolare:

rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini;

li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati;
legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorità italiane previo accertamento che l'atto è stato legalizzato ai sensi dell'art. 11 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.".