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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
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Testo in vigore dal:  30-3-2001

Art. 109

(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
Note all'art. 109

- Si riporta il testo degli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile):

"Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza,
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte.

Art. 16. I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.

Art. 25. Nei registri ogni scritturazione è fatta a mano con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonda con una linea le parole da cancellare per modo che possono in ogni tempo essere lette nota le variazioni od aggiunte alla fine dell'atto per postilla, e dichiara il numero delle parole cancellate e delle postille fatte, prima delle sottoscrizioni dei chiarimenti e dei testimoni.
Art. 29. - La trascrizione degli atti nei registri dello stato civile si compie mediante processo verbale steso sopra i due registri originali. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente ordinato; altrimenti è brevemente riassunto.
Nell'uno e nell'altro caso deve risultare dallo stesso verbale la inserzione nel volume degli allegati dell'atto che è stato trascritto.
Art. 32. - I registri sono chiusi dall'ufficiale dello stato civile, alla fine di ogni anno, con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l'ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro.
Art. 33. - Eseguita la chiusura dei registri, l'ufficiale dello stato civile forma per ciascun originale di essi un indice, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi, di coloro a cui gli atti si riferiscono, in conformità del modulo stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia, ed entro dieci giorni dalla verifica di gennaio, di cui all'art. 179, egli deposita uno degli originali dei registri negli archivi del comune e trasmette l'altro al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale. A ciascuno degli originali è unito il rispettivo indice.
Nei comuni in cui sono più uffici di stato civile l'ufficio primo deve nel proprio indice annuale comprendere anche gli atti contenuti nei registri di tutti gli altri uffici.
Art. 35. - Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso.
Art. 36. - Se i due originali di un registro in corso sono smarriti o distrutti, l'ufficio dello stato civile ne avverte sollecitamente il procuratore della Repubblica, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi originali per ricevere gli atti successivi.
Art. 37. - Se uno solo degli originali in corso è smarrito o distrutto, il procuratore della Repubblica provvede affinchè, sotto la vigilanza del giudice delegato dal presidente del tribunale, sia fatta copia esatta dell'originale che ancora si conserva. Nello stesso modo provvede il procuratore della Repubblica quando è smarrito o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica.
La spesa della copia è a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.
Art. 38. - Quando si verifica alcuno dei casi indicati negli articoli 130, comma primo, e 446 del libro primo del codice civile, il tribunale, sulla istanza del procuratore della Repubblica, può ordinare che siano redatti, se possibile, gli atti omessi e siano redatti quelli distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate di almeno quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
La precedente disposizione si applica anche per la formazione dell'atto di matrimonio nel caso in cui non si sono tenuti i registri di matrimonio e in quelli previsti nell'art. 130, comma secondo, del libro primo del codice civile, purché risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 39. - Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podestà, o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale.
Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.
Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.
Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.
Art. 59. - Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 60. - Nei registri di cittadinanza si trascrivono:

1) i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;
2) i decreti reali che, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108 dispongono la perdita della cittadinanza italiana;
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorità competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 31 giugno 1912, n. 555;
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano:
6) i decreti con i quali il Ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorità diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 124. - Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.
Art. 125. - La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.
Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso, d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile.
3) gli alti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati.

Nella stessa serie C si trascrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847;
5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della Corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
Art. 134, - Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.
Se la prova del matrimonio risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.
Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattagli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A. B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'articolo 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell'autorità giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si trascrivono:

1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorità marittime a termine dell'art. l46, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938 n. 1415;
4) i processi verbali formati dal podestà o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorità marittima portuale nel caso preveduto dell'art. 140, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorità marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'articolo 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella stessa serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e nel precedente comma è fatta per intero.".