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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  28-2-2003

Art. 29


(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la rivisione delle liste elettorali).
"Art. 2. 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
"Art. 29 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18).
La Commissione elettorale mandamentale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
La commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
La commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
I ricorsi presentati, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dell'art. 32.".
Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal testo unico qui pubblicato:
"Art. 32 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2). - Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla rivisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18o anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione.
Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.".
- Per il testo dell'art. 688 del codice di procedura penale vedi note all'art. 21.
- Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 195 delle disp. att. c.p.p.:
"Art. 195 (Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato). - 1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato può essere richiesto anche da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.".