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LEGGE 21 febbraio 1980, n. 28

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1989)
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Testo in vigore dal:  11-3-1980

Art. 2

Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico


Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.
Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.