stai visualizzando l'atto

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2023)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-11-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 125

((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.