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DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 1981, n. 394 (in G.U. 29/07/1981, n.206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  30-7-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

((Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. DI CONVERSIONE 29 LUGLIO 1981, N.394))
I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.