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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
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Testo in vigore dal:  10-11-1970

Art. 12



L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dai seguenti articoli:

Articolo 16.

"Con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati il Governo della Repubblica provvederà a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali - comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.
La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere:
a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonché della responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;
b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonché dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;
c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attività del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:
1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facoltà di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonché gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;
2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonché gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facoltà di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.
Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimità e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;
d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;
e) le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sarà conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sarà effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.
La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;
f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovrà contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilità degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.
In particolare sarà previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.
Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sarà prevista la responsabilità nei confronti del Governo, che potrà disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorità, garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.
Sarà stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;
g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche dirigenziali in, modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;
h) sarà, riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessità di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.
Sarà previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto già previsto all'articolo 11.
Sarà poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali.
Il corso dovrà avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;
i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità.
Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.
Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Sarà, infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.
La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sarà articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente".

Articolo 16-bis.

"Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate al Tesoro;
b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da due voci:
la prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;
la seconda, da una indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del Tesoro.
Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.
Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973".

Articolo 16-ter

"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1 luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensività di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis, ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonché quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16".

Articolo 16-quater.

"Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che:
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.
Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973".