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LEGGE 26 luglio 1984, n. 413

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  17-1-2014
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Art. 31

(Età di pensionamento per particolari categorie)
1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del
((cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018))
, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.