Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 8 agosto 2022, n. 5961
  Oggetto: Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73  recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Artt.42-45 " Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all' articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "- ulteriori indicazioni operative.-  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2022-08-08;5961

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 1. Dipartimento Servizi Sociali 2. Servizio Lavoro 3. Ufficio Mercato del Lavoro - TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - PALERMO

E, p.c. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE

ALL'INPS - Istituto Nazionale della previdenza sociale - ROMA

ALL'INAIL - - Istituto Nazionale per |' Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI - SEDE


 

Si fa seguito alle circolari di questo Dipartimento AOO STAFF prot 0007131 del 23 giugno u.s. e prot. 5113 del 24 giugno 2022 con cui , alla luce della normativa sopra indicata, sono state fornite indicazioni operative ai fini del rilascio dei nulla osta riguardanti le istanze del decreto flussi 2021 in formato cartaceo, quindi extra sistema SPI, con l'invio a ciascuno di codesti Uffici degli elenchi con le pratiche da definire.

Al riguardo, dopo il rilascio dei nulla osta, è necessario ora di richiamare l'attenzione su quanto previsto dal paragrafo 4 della citata circolare prot. 5113 del 24 giugno u.s." ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE A SEGUITO DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA ", il quale prevede che "in considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 42, comma 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l'Agenzia delle Entrate".

Proprio con riferimento al rilascio del codice fiscale ai lavoratori stranieri cui sia stato rilasciato il nulla osta, si comunica che sono intercorsi contatti con l' Agenzia delle Entrate al fine di definire una procedura che consenta ai predetti lavoratori di acquisire tale documento, necessario sia per consentire l'attività lavorativa, sia ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente al datore dilavoro, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In tale ottica, si è concordato di procedere secondo gli step seguenti:

1 - L'Ufficio Informatico di questo Dipartimento avrà cura di inviare alla sede nazionale dell' Agenzia delle Entrate i file contenenti gli elenchi dei nulla osta rilasciati;

2 - L'Agenzia delle Entrate porrà a disposizione dei propri Uffici Territoriali tali file, al fine di verificare l'autenticità del nulla osta esibito dal cittadino straniero in sede di richiesta di attribuzione del codice fiscale;

3 - Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione avranno cura di invitare il cittadino straniero cui è stato rilasciato il nulla osta a recarsi presso l'ufficio della Direzione Provinciale dell' Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale, direttamente tramite e mail o recapito telefonico che il cittadino stesso dovesse aver fornito, oppure incaricando il datore di lavoro di informare il lavoratore della procedura in argomento;

4 - il cittadino straniero, munito del nulla osta, nonché del passaporto o di altro documento di identità, si recherà all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate per richiedere l'attribuzione del codice fiscale; qualora lo straniero stesso non fosse in possesso di altro documento di identificazione, l'Ufficio Territoriale dell' Agenzia delle Entrate lo rinvierà allo Sportello Unico per l'Immigrazione che potrà, se del caso, accertare l'esistenza delle condizioni di cui all' art. 42, comma 7 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73  ;

5 - l'operatore dell'Agenzia delle Entrate verificherà la corrispondenza dei dati indicati sul nulla osta con quelli presenti negli elenchi di cui al punto 1 e con quelli riportati sul passaporto e, in caso di riscontro positivo, procederà all'attribuzione del codice fiscale;

6 - se i dati riportati sul nulla osta non corrisponderanno a quelli degli elenchi di cui al punto |, l'operatore dell' Agenzia non procederà all'attribuzione del codice fiscale e la posizione verrà segnalata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente;

7- nel caso in cui lo straniero presentasse un nulla osta non presente negli elenchi di cui al punto 1, l'operatore dell' Agenzia verificherà la regolarità del passaporto e la data di rilascio del nulla osta; qualora quest'ultima fosse posteriore alla data di fornitura degli elenchi, 1' Agenzia rinvierà lo straniero allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente al fine di ulteriore verifica;

8- lo Sportello Unico per l'Immigrazione, in caso di non accoglimento dell'istanza a conclusione dell'iter, segnalerà tale circostanza all'Agenzia delle Entrate - Divisione Servizi -Settore procedure - Ufficio Archivio Anagrafico per eventuali interventi;

9 - Diversamente, in caso di accoglimento dell'istanza a conclusione dell'iter, lo Sportello Unico per l'Immigrazione acquisisce e riconcilia in procedura il codice fiscale dello straniero rilasciando la documentazione atta a richiedere il permesso di soggiorno alla competente Questura.

10 - Infine, qualora i dati riportati sul nulla osta non dovessero coincidere con quelli presenti sul documento di identità, l'operatore dell' Agenzia rinvierà il cittadino straniero allo Sportello Unico per l'Immigrazione allo scopo di ulteriori verifiche.

Per quanto concerne, invece, la comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro dovranno effettuare autonomamente all'INPS, si sensibilizzano codesti Uffici affinchè, prima della convocazione delle parti ( datore di lavoro e lavoratore) per la firma del contratto di soggiorno, gli stessi datori di lavoro vengano informati del suddetto adempimento, con la procedura illustrata al punto 3 della presente circolare.

Tutto ciò premesso, codesti Uffici sono pregati, in relazione alla procedura sopra descritta, di voler avviare le opportune interlocuzioni preparatorie con gli Uffici territoriali dell' Agenzia delle Entrate.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.


 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Mara Di LULLO