Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 30 gennaio 2023, n. 648
  Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2023-01-30;648

Ai Sigg. Prefetti - LORO SEDI

Ai Commissario del Governo per la Provincia Autonoma - TRENTO

Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma - BOLZANO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento - TRENTO

Alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - PALERMO

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ROMA

Al Ministero dell'Interno - SEDE

Al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ROMA

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA

All' A.N.P.A.L. - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ROMA

All' I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ROMA

All Agenzia delle Entrate - ROMA


 

Si informa che, in data 26 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022  , concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2022 che, ad ogni buon fine, si allega (all. 1).

L'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale viene comunicata sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.govi.it).

AI riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si adottano le seguenti disposizioni attuative.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità (art. 1 del DPCM).

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO (art. 2 DPCM)

Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della -meccanica, - delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto).

La quota di 38.705 è così ripartita:

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (art. 4 - comma 1 DPCM)

2. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2 è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo , di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza , residenti in Venezuela (art. 4 - comma 2 DPCM)

3. Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia , del turistico alberghiero , della meccanica, delle telecomunicazioni , dell'alimentare e della cantieristica navale 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperaz ione e in materia migratoria, così ripartiti (art. 3 - comma 1, lett. a DPCM):

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria , Bangladesh, Bosnia-Herzegovina , Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador , Etiopia, Filippine , Gambia, Georgia, Ghana, Giappone , Guatemala , India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius , Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria , Pakistan , Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan , Tunisia, Ucraina.

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 3 - comma 1, lett. b DPCM):

Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di (art. 4 - comma 3 DPCM):

a) 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale ;

c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito della quota di cui all'art.2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione profess ionale;

b) 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni), previste dal DPCM, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie (art. 5 DPCM):

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221  , in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

a. lstanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi (modello B2020)

Si precisa che, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordì di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi- stradali/conversione-patente-estera.

Si fa presente che per l'effettiva adibizione all'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione europea, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento 1072/2009 "norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada"), e che sono anche richiesti per il rilascio dell'attestato di conducente da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

In presenza dei requisiti in materia di qualificazione e formazione continua (prevista con D. Lgs. n. 50/20  , in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021) necessari per il rilascio dell'attestato di conducente ai trasportatori, viene apposto dall'ITL sull'attestato del conducente il "codice unionale 95" (ai sensi dell' art. 22, comma 6, D.Lgs. 286/2005  ).

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.

Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:

- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74  ) della provincia di appartenenza;

- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009  );

- in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

b. istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)

I lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all'estero ex art. 23 del TUI, ivi inclusi quelli organizzati dai soggetti beneficiari dell'Avviso FAMI 2/2019 adottato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione che hanno conseguito la certificazione di livello A1 di lingua italiana, sono inseriti nell'apposita lista pubblicata sul sistema informatico S.I.L.E.N. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, con riferimento alle relative istanze di assunzione (Mod. BPS) pervenute da parte dei soggetti beneficiari, agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), a valere sulle quote di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere - per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.

Gli uffici in indirizzo avranno cura di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sito web del Ministero dell'Intemo, all'indirizzo www.interno.gov.it e su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it . Successivamente |l sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all' art. 30-bis del D.P.R. 394/1999  , con emanazione del parere di competenza.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

d. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015  e ss.mm. alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli artt. 2 e 52. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

e. Ingresso per startup innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le startup innovative si allegano (all.2) le linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in ltaly, d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.3).

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all' art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998  . Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle startup innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly.

LAVORO STAGIONALE (art. 6 DPCM)

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2022, per motivi di lavoro subordinato stagionale , nei settori agricolo e turistico-alberghiero , i cittadini non comun itari residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota di cui al comma 1 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avario, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3 - comma 1, lett.a DPCM).

Nell'ambito della quota indicata al comma 1 dell'art. 6 del DPCM, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 1, lett.a dell'art 3 del DPCM, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il dato re di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale .

Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 3 - comma 1, letta del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano , in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 9 del T.U.1., un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagiona le, presso lo stesso o altro datore di lavoro , rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

Inoltre, nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, si è replicata all'articolo 6, comma 4 del presente decreto, la sperimentazione, attuata con il precedente DPCM del 21.12.2021  , della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore, come già individuate in accordo con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative - Lega cooperative, Confcooperativee e Associazione Generale Cooperative Italiane - AGCI), riservando una quota di 22.000 unità alle istanze di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale presentate da tali organizzazioni, in nome e per conto dei datori di lavoro, per l'ingresso di lavoratori non comunitari dei Paesi indicati all'art.3, comma 1, letta) del decreto.

Le istanze che perverranno dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro di cui all' articolo 6, comma 4 del DPCM 29 dicembre 2022  , identificabili sul sistema SPl2.0 mediante un apposito filtro di ricerca, e rientranti nella quota di 22.000 unità in ordine cronologico, saranno valutate con priorità, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta.

Esaurita la quota riservata di 22.000 unità, gli Sportelli Unici per l'immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Come previsto dal citato articolo 6, comma 4, in capo a tali Organizzazioni c'è l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all'inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione , alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

La quota complessiva di 44.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali e tenuto conto delle istanze di nulla osta stagionale pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023, sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM , dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le categorie dei lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett.b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022  , o comunque, fino al 31 dicembre 2023.

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPIO, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPIO da parte di ogni utente.

Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare, è di 2Mb; si precisa inoltre che non sarà disponibile la funzionalità di "clonazione" delle istanze presentate negli anni precedenti.

Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta - l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria, che pertanto potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione che sarà esibita, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.

Con riferimento a tutti i modelli di istanza del decreto in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione dell'istanza stessa non fossero disponibili tutti i documenti originali, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali stessi dei documenti mancanti; in tal caso, l'acquisizione di tale documentazione in originale sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che sul sistema SPl2.0 verrà implementato un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel Click day), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

L'impegno definitivo della quota si avrà:

- all'acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull'istanza;

- ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso , il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro).

Si rammenta infatti che, come già disposto in occasione del decreto flussi 2021 a seguito dell'emanazione del d.l. 73/22  (convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122), trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/98  , il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato - in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda (art. 42 - comma 3 d.1.73/22),rilasceranno il visto di ingresso.

Si rammenta , altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità , tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato, come sopra indicato: in tali casi il parere dell'ITL rimane imprescindibile.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale , già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all' art. 1 della L. n. 12/1979  e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli awocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979  ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22  convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come stabilito dall'art. 44 comma 5 del citato decreto legge. (cfr https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-firmato-il-Protocollo-con-le-organizzazioni- datoriali-per-la-semplificazione-delle-procedure.aspx) Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, disponibile nei medesimi orari di disponibilità dell'applicativo stesso, che potrà fornire supporto tecnico e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", disponibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

. C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale

. B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

. BPS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

. Z - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

. LS - Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

. VA - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

. VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

. LS1 - Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

. LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

. B2020 - Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

Si richiama l'attenzione su un'importante novità introdotta dal decreto flussi 2022 (art. 9 - comma 2) che riguarda la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato verifichi presso il competente Centro per l'Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ANPAL (reperibile al seguente link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-centri-per-1-impiego) per garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della procedura, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territo rio nazionale , come previsto dall'art . 22 - comma 2 del TUI.

A tal fine, dovrà essere allegato all'istanza di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, un modello di autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell' articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  ), che si allega.

Con la predetta autocertificazione il datore di lavoro, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022  , può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;

b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;

c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta .

Si fa presente che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24 TUI, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come previsto dall' articolo 30-quinquies del DPR 394/99  , né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero, di cui all'articolo 23 TUI, come sopra indicato. Tali lavoratori formati all'estero conseguono, infatti, un diritto di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati , verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI). Si precisa, inoltre, che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti" e "personale addetto all'allevamento di animali", come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 19 giugno 2018.

Resta salvo che occorrerà verificare l'espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione generata in automatico dal sistema, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell' art. 44 - comma 5 del decreto legge 73/22  , che stabilisce l'applicabilità della procedura semplificata - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all' art. 27 - comma 1ter del d.lgs. 286/98  , anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tali istanze, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, per lavoro subordinato stagionale e non, sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è pregato di informare le Questure.


 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE f.to Di Lullo

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE f.to Esposito

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA f.to Gerini



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -