Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 18 febbraio 2022, n. 27
  Oggetto: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell' articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2022-02-18;27


 

1. Premessa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81  , da applicarsi per l'anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all'1,9% (cfr. il comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2022 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022).

Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l' articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall' articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230  , a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998  è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue.

2. Assegno per il nucleo familiare

L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.

Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.

3. Assegno di maternità

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.


 

Il Direttore generale Vincenzo Caridi