Regione Toscana
norma

 
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE  
CIRCOLARE 10 marzo 2022
  Oggetto: La guerra in Ucraina ed i minori soli ucraini  
 


 
  urn:nir:tribunale.minorenni.firenze:circolare:2022-03-10;nir-1

Ai Sigg.ri Prefetti di Firenze Arezzo Grosseto Livorno Lucca Pisa Pistoia Prato Siena

Ai Sigg.ri Questori di Firenze Arezzo Grosseto Livorno Lucca Pisa Pistoia Prato Siena

Ai sig.ri Sindaci di tutti i comuni del distretto di Firenze ANCI Toscana

All'Assessore al Welfare della Regione Toscana

All'Assessore al Welfare del Comune di Firenze

Al Corpo Consolare d'Ucraina a Firenze


 

L'invasione dell'Ucraina e la massiccia azione di guerra contro il suo popolo ci sta facendo assistere ad un criminale esercizio di violenza nei confronti di civili inermi. Inoltre questa guerra avviene alla porta dell'Europa, ci chiama direttamente ad affrontare situazioni di emergenza (sono finora due milioni i profughi che hanno lasciato il loro paese e bussano alle nostre porte) e ad assumere decisioni congrue all'emergenza a tutela dei minori soli ucraini che sono arrivati e arriveranno nel nostro paese.

Riteniamo che il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, principio inviolabile della nostra Costituzione, ed il rifiuto di assistere imbelli al messaggio di morte che da questa guerra promana, dovrà portarci, sul piano più generale, ad elaborare, come cittadini, ogni forma di partecipazione che, inverando i principi di solidarietà a cui è ispirata la Costituzione, promuova il valore della vita, come valore fondante dell'umanità, ed il rispetto dei diritti umani.

Con analogo spirito come istituzioni ed operatori, pubblici e privati, impegnati nella tutela dell'infanzia, dobbiamo maturare un piena consapevolezza dell'emergenza che stiamo vivendo (e che purtroppo non rientrerà in tempi brevi) e attrezzarci adeguatamente ad affrontarla. Tra i problemi posti da questa fase, quello del sicuro arrivo di un numero imprevedibile, ma certamente alto, di minori profughi soli preoccupa non poco.

La fase emergenziale non ci farà dimenticare i nostri principi basilari:

- l'accoglienza di minori privi di ambiente familiare è di interesse pubblico e, come si è detto, risponde ai fondamentali principi di solidarietà dettati dalla nostra Costituzione;

- gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;

- le persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali "minori stranieri non accompagnati", a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017  , con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina del tutore (procmin.firenze@giustizia.it; tutoriMSNA.tribmin.firerze@giustizia.it);

- dalla natura di interesse pubblico dell'affidamento di minori discendono le norme penali di cui agli artt. 71  , 72  e 72-bis  della legge quadro 4/5/1983 n. 184 (in via generale sono vietati il fai da te ed il mercimonio in materia di affidamento definitivo (1).

D'altra parte il volume degli arrivi e le modalità emergenziali con cui può prospettarsi che gli stessi avverranno, renderà necessario garantire le forme più snelle e sollecite per la trattazione delle procedure ma soprattutto impone fin d'ora che le istituzioni promuovano la più intensa campagna di promozione dell'accoglienza dei minori soli ucraini.

Ai fini di cui sopra converrà derogare agli ordinari criteri di segnalazione dei minori stranieri non accompagnati alla sola Procura della Repubblica per i minorenni, invitando gli enti in indirizzo a segnalare la presenza di minori ucraini non accompagnati sia alla Procura predetta che al Tribunale per i minorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono si prega, pertanto, di procedere ad immediata segnalazione di tutti i minorenni provenienti dall'Ucraina senza la presenza dei genitori, avendo cura di evidenziare:

a. generalità dei minori e dei genitori

b. identità degli eventuali accompagnatori

c. presenza di parenti in Italia

d. luogo e modalità di accoglienza.

Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in ltalia, questi ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore.

Ma soprattutto gli scriventi nella convinzione che bisogna privilegiare in primo luogo l'affidamento familiare di minori attendibilmente traumatizzati dagli eventi vissuti in patria e dal distacco dalle proprie famiglie, si sentono impegnati a promuovere l'accoglienza dei minori soli ucraini ed a collaborare con le forme di governo della stessa.

E' infatti necessario che tale governance sia, quanto prima, assunta dallo Stato nelle sue varie articolazioni, non per delegittimare le comprensibili iniziative che stanno fiorendo ma per coordinarle e condurle alla massima efficacia.

In tal senso appare opportuna 1) l'istituzione di un numero verde i cui operatori possano fornire le prime sommarie informazioni; 2) un account di posta dedicato a ricevere le segnalazioni ed a smistarle agli organi competenti; 3) la costituzione di un tavolo operativo che raccolga e coordini tutte le istituzioni coinvolte (Prefetture, Questure, Ordine Avvocati, Assistenti Sociali e Psicologi, Tribunale e Procura minorile, Regione Toscana, Comuni metropolitani, Consolato Ucraino).

Note:

(1) ART. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa ((responsabilità genitoriale)) e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l?incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici uffciali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' art. 61 numeri 9 e 11, del codice penale , la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

ART. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero di minore età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età, in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e I'incapacità all'ufficio tutelare.

ART. 72-bis. 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza previamente aver ottenuto Preitdchte ottenuto l?autorizzazione prevista dall?art. 39 comma 1 lett. c), 3g, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall?art. 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stanieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo.

 

Il Presidente Luciano Trovato

Il Procuratore della Repubblica Antonio Sangermano