Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DECRETO 13 novembre 2019
  Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  . Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.  
 
  Vigente al 01/02/2023 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2019-11-13;nir-1

VISTO decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 3 dicembre 1999, n. 493  e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze del 15 settembre 2000, concernente "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia del 15 settembre 2000, concernente "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2006, concernente "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008, concernente "Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro";

VISTO l' articolo 1, comma 1257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO l' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che al comma 534 ha apportato modificazioni alla sopracitata legge n. 493 del 1999  , e al comma 535 ha previsto che "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534";

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 212 del 2 luglio 2019 concernente: "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Proposta di regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  ", con la quale è stata approvata, "ai sensi dell' articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  , la proposta di regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534 della predetta legge, con effetto dal 1 gennaio 2019, che allegata, forma parte integrante della presente determinazione";

VISTA la nota del 16 luglio 2019 con la quale il Direttore Generale dell'INAIL ha fornito ulteriori elementi informativi in merito alla proposta di regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  , in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, ivi compresi i profili finanziari;

VISTE le note del 18 luglio 2019 e del 1 agosto 2019 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES - prende atto di quanto contenuto nella citata nota del Direttore Generale dell'INAIL, in data 16 luglio 2019, "con particolare riferimento agli aspetti finanziari, ai quali si fa esplicito rinvio alla relazione tecnica verificata positivamente concernente la legge di bilancio 2019 ( Legge n. 145/2018  ) e in particolare i commi 534 e 535 dell'articolo 1 . Nel dettaglio viene confermata la congruenza dello stanziamento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al relativo capitolo 4336, punto 4 ai fini dell'attuazione della proposta di regolamentazione di cui all'oggetto. Si prende pertanto atto che, come rilevato dalla stessa nota INAIL, la proposta di regolamentazione in oggetto, avendo natura attuativa della norma primaria e risultando coerente con la cornice finanziaria dalla stessa delineata, non comporta ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26  , recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016  con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell'INAIL;

VISTO il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il capitolo 2536 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 11 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail", il cui piano gestionale 04 reca la seguente declaratoria: "Somme da assegnare all'Inail per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il capitolo 4336 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail" il cui piano gestionale 04, istituito per effetto del miglioramento delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145  , reca la seguente declaratoria: "Somme da assegnare all'Inail per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze reso con nota prot. n. 4414 - varie/11203 dell'8 ottobre 2019

DECRETA


   
  Articolo 1 

(Oggetto)

 
  1.  Il presente decreto, ai sensi dell' articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  disciplina le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534 della predetta legge.
 
 
  Articolo 2 

(Destinatari)

 
  1.  Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493  le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, inteso come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico.
 
  2.  Per i soggetti che raggiungono i 67 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
 
  3.  Ai fini dell'obbligo assicurativo di cui al comma 1  si intende per nucleo familiare la famiglia anagrafica come definita dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  e successive modificazioni.
 
 
  Articolo 3 

(Oggetto dell'assicurazione)

 
  1.  L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro nell'ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.
 
  2.  Qualora dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro.
 
  3.  Quando l'infortunio abbia provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 16 per cento, è riconosciuta la rendita per inabilità permanente di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493  .
 
 
  Articolo 4 

(Premi assicurativi)

 
  1.  Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493  , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145  , è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali.
 
  2.  Il premio di cui al comma 1  è a carico dello Stato per i soggetti i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
   a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui;
   b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro annui.
 
  3.  Ai fini di cui al comma 2  del presente articolo, concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo così come disciplinato dall' articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159  .
 
  4.  La dichiarazione di cui all' articolo 5, comma 7  , attestante il possesso dei requisiti reddituali di cui al comma 2  del presente articolo, fa riferimento al reddito complessivo lordo dichiarato ai fini IRPEF l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al citato articolo 5 .
 
  5.  Le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti reddituali per i soggetti di cui al comma 2  , rese ai sensi dell' articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , e successive modificazioni, sono sottoposte ai controlli previsti dall'articolo 71 del medesimo Decreto.
 
  6.  L'INAIL per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493  , si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria, come previsto dall' articolo 11 della medesima legge 493/1999  .
 
  7.  A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL e il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
 
  8.  Per le finalità di cui al comma 2  , sulla base delle risultanze gestionali riguardanti i soggetti esonerati dal versamento del premio assicurativo ed a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'INAIL, l'Istituto trasmette apposita richiesta, sottoscritta dal Direttore Generale e vistata dal Collegio Sindacale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede a trasferire all'Istituto le corrispondenti somme.
 
 
  Articolo 5 

(Modalità di iscrizione e di pagamento dei premi assicurativi)

 
  1.  Il pagamento dei premi deve essere effettuato con modalità telematiche, in relazione all'evoluzione dei sistemi di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione, secondo le indicazioni pubblicate dall'INAIL sul proprio portale www.inail.it.
 
  2.  I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5  .
 
  3.  I soggetti di cui all' articolo 2  del presente decreto sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante, ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , e successive modificazioni, la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui al medesimo articolo 2  e la relativa data di decorrenza. Le attestazioni sono sottoposte ai controlli previsti dall'articolo 71 del medesimo Decreto.
 
  4.  La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento del premio di cui all' articolo 4  .
 
  5.  In sede di prima iscrizione il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro 10 giorni dalla maturazione dei requisiti di cui all' articolo 2  . Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui al citato articolo 2  .
 
  6.  I soggetti non in regola con gli obblighi di versamento ed integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni di cui al presente decreto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.
 
  7.  Per i soggetti di cui all' articolo 4, comma 2  , alla domanda di iscrizione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2  , con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare dei soggetti medesimi. Della dichiarazione resa l'interessato è personalmente responsabile ai sensi dell' articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  .
 
  8.  A decorrere dal 1° gennaio 2020, la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui all' articolo 4, comma 2  , oltre che all'atto della prima iscrizione, deve essere presentata, con modalità telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui al predetto articolo.
 
  9.  Per gli anni successivi alla prima iscrizione i soggetti sono tenuti altresì a denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui all' articolo 2  .
 
 
  Articolo 6 

(Regime sanzionatorio)

 
  1.  Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo di cui all' articolo 4, comma 1  , alle scadenze di cui all' articolo 5  , è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine.
 
  2.  Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio per più annualità, la somma aggiuntiva è fissata nella misura massima di 24,00 euro.
 
 
  Articolo 7 

(Prestazione una tantum)

 
  1.  Quando dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro.
 
  2.  La prestazione una tantum di cui al comma precedente è corrisposta alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
 
  3.  L'inabilità permanente è valutata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 78 e alla tabella allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124  ed è accertata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo Decreto. Nella valutazione dei postumi non si tiene conto di inabilità preesistenti se coesistenti e trova applicazione l'articolo 79 del citato Decreto del
 
  4.  Nel caso in cui l'assicurato che abbia percepito la prestazione di cui al comma 1  subisca un nuovo infortunio domestico che determini una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, è corrisposta la prestazione una tantum di cui al medesimo comma 1  anche per il nuovo infortunio.
 
  5.  La prestazione di cui alcomma 1è rivalutabile ai sensi dell' articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  , e successive modificazioni ed è soggetta ai termini di cui all'articolo 112 del medesimo Decreto.
 
  6.  Per l'ottenimento della prestazione di cui al precedente comma 1  l'assicurato deve presentare all'INAIL, entro 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'INAIL dichiarando:
   a)  l'iscrizione all'assicurazione per l'anno di accadimento dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti assicurativi indicati all' articolo 2  , e per i soggetti di cui all' articolo 4, comma 2  , del presente decreto, anche dei requisiti reddituali di cui allo stesso articolo;
   b) la data ed il luogo in cui è avvenuto l'infortunio nonché le cause e circostanze dell'infortunio stesso;
   c) la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
   d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi di invalidità ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.
 
  7.  Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti c) e d) del comma 6  devono essere attestati da certificazione medica e relativa documentazione.
 
  8.  L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta della prestazione una tantum di cui al comma 1  , liquida in un'unica soluzione l'importo dovuto.
 
  9.  Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione di cui al comma 1  , deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.
 
 
  Articolo 8 

(Prestazione in rendita)

 
  1.  È riconosciuta la rendita per inabilità permanente di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493  quando l'infortunio abbia provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 16 per cento.
 
  2.  La prestazione di cui al comma precedente è rivalutabile ai sensi dell' articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  .
 
  3.  Ai fini dell'accertamento dell'inabilità permanente, del calcolo e della corresponsione della prestazione di cui al comma 1  , si applicano l' articolo 9  , commi 1 e 2, della predetta legge 3 dicembre 1999, n. 493  , l'articolo 79 e l' articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  , e successive modificazioni.
 
  4.  Qualora sia presentata la domanda per l'erogazione della rendita diretta e in sede di accertamento medico legale dell'inabilità permanente l'INAIL rileva che i postumi invalidanti non raggiungono il 16 per cento per il diritto alla prestazione di cui al comma 1  , eroga la prestazione una tantum di cui al primo comma dell'articolo 7  , sempre che il danno accertato sia almeno pari al 6 per cento.
 
  5.  Per l'ottenimento della prestazione di cui al precedente comma 1  , l'assicurato deve presentare entro 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'INAIL alla sede del predetto Istituto competente in base al proprio domicilio dichiarando:
   a)  l'iscrizione all'assicurazione per l'anno di accadimento dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti assicurativi indicati all' articolo 2  e, per i soggetti di cui all' articolo 4, comma 2  , del presente decreto, anche dei requisiti reddituali di cui allo stesso articolo;
   b) la data e il luogo in cui è avvenuto l'infortunio nonché le cause e circostanze dell'infortunio stesso;
   c) la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;
   d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi di invalidità ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.
 
  6.  Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti c) e d) del comma 5  devono essere attestati da certificazione medica e relativa documentazione.
 
  7.  L'INAIL nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della prestazione di cui al comma 1  comunica all'assicurato la liquidazione della rendita per inabilità indicando gli elementi che sono serviti a base di tale liquidazione.
 
  8.  Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione di cui al comma 1  deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.
 
 
  Articolo 9 

(Unificazione dei postumi)

 
  1.  Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell' articolo 8, comma 1  , sia colpito da un nuovo infortunio domestico e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell' articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  e in base alla retribuzione convenzionale Da di cui all' articolo 9 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999  , vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.
 
 
  Articolo 10 

(Assegno per assistenza personale continuativa)

 
  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato 3 al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  , derivanti da casi di infortunio di cui all' articolo 3  del presente decreto, è corrisposto nel termine di 120 giorni l'assegno per assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del citato decreto n. 1124 del 1965.
 
  2.  L'assegno di cui al precedente comma, è determinato in misura fissa ed è rivalutabile ai sensi dell' articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  .
 
  3.  La prestazione è concessa d'ufficio dall'INAIL qualora in sede di valutazione medico legale ricorrano le condizioni previste al comma 1  .
 
  4.  La prestazione, oltre che d'ufficio, è concessa mediante presentazione all'INAIL di apposita richiesta redatta su modulo predisposto dal predetto Istituto dichiarando:
   a. di essere titolare di rendita con postumi di invalidità permanenti;
   b.  che lo stato invalidante rientra tra quelli tassativamente previsti nella tabella allegato n. 3 al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124  ;
   c. di non essere titolare di altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti.
 
  5.  Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione di cui al comma 1  deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.
 
 
  Articolo 11 

(Servizi telematici)

 
  1.  I rapporti tra l'INAIL e gli assicurati o i loro delegati vengono gestiti con modalità telematiche.
 
  2.  Con successivi provvedimenti dell'INAIL saranno definite le modalità e i tempi per l'avvio dei servizi telematici.
 
 
  Articolo 12 

(Campagne informative per la prevenzione)

 
  1.  Annualmente, sulla base della proposta del Comitato amministratore di cui all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493  , l'Inail destina delle risorse del Fondo, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'Istituto, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
 
  2.  La proposta per la realizzazione di campagne informative di cui al comma 1  è formulata dal Comitato amministratore entro il termine del 30 aprile di ogni anno, sulla base delle evidenze contabili del Fondo degli ultimi tre esercizi nonché sull'andamento delle iscrizioni all'assicurazione dell'anno in corso.
 
 
  Articolo 13 

(Decorrenza)

 
  1.  Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.
 
  2.  Le prestazioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto trovano applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
 
 
  Articolo 14 

(Regime transitorio e disposizioni finali)

 
  1.  I soggetti che hanno versato per l'anno 2019 il premio nella misura di euro 12,91 al fine di allineare il predetto importo all'ammontare di euro 24,00 di cui al comma 1 dell'articolo 4  , sono tenuti entro il 15 ottobre 2019 a corrispondere la differenza di premio pari a euro 11.09, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inail. Se ilversamento della differenza di premio è effettuato oltre iltermine del 15 ottobre 2019 la copertura assicurativa decorre per l'anno 2019 dal giorno successivo al predetto versamento.
 
  2.  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 - "Politiche Previdenziali", Programma 25.3 - "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali", Azione 11 - "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali", ai sensi della legge n. 493/1999  , art. 7  e della legge n. 296/2006  , art. 1, co. 1257 è iscritto il capitolo 2536 - "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail", il cui piano gestionale 04 reca la seguente declaratoria: "Somme da assegnare all'Inail per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici".
 
  3.  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 - "Politiche Previdenziali", Programma 25.3 - "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali", Azione 7 - "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", è istituito a decorrere dal corrente esercizio finanziario per effetto del miglioramento delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145  , il piano gestionale 04 del capitolo 4336 - "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail", con la seguente declaratoria: "Somme da assegnare all'Inail per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici".
 
  4.  Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 15 settembre 2000, nel decreto ministeriale 31 gennaio 2006 e nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, per quanto compatibili.
 
  5.   
Sono espressamente abrogati gli articoli 6, 7 e 12 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000 recante "  
Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
", nonché l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze del 15 settembre 2000 recante "  
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo
".
 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
 

Roma, 13 novembre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri