Regione Toscana
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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 302 del 27/12/2013
  Vigente al 27/05/2020 


  Vigente dal: 01/01/2014
  urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  216.  All' articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , le parole: «di cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europeaovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unionetitolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiornopermanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo, europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano ». Il Fondo di cui all' articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all' articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  . Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  . Il Fondo di cui all' articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all' articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  , intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri