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Convocazione per emersione dal lavoro irregolare

Questa scheda descrive gli adempimenti richiesti per concludere la procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tempi del procedimento
Attivazione

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo aver acquisito il parere della Questura, convoca tramite lettera sia il datore di lavoro che il lavoratore per la stipula del contratto del soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o subordinato domestico.

Durata
Revoca

Nel caso in cui non sia possibile concludere la procedura di emersione per causa di forza maggiore, ad esempio in caso di decesso del datore di lavoro domestico o della persona da assistere, o del ricovero della persona da assistere, sarà consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o del ricoverato.

Nel caso di lavoro subordinato non domestico, qualora la ditta che ha presentato l’emersione si trovi in stato di fallimento, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato quella fallita.

Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott Daniele Colbertardo
E-mail: daniele.colbertardo@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti

Del datore di lavoro

  • aver presentato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
Documentazione richiesta

Documentazione generale

  • ricevuta di pagamento del contributo forfettario F24 in originale e fotocopia;
  • documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità; nel caso in cui al momento dell’invio della domanda di emersione sia stato indicato un passaporto che risulta scaduto, al momento della convocazione dovrà essere portata la copia di quello scaduto insieme al nuovo in corso di validità. Il documento di riconoscimento del lavoratore deve corrispondere a quello indicato sul modello F24;
  • documento di identità del datore di lavoro in corso di validità; se non comunitario deve esibire anche il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure ricevuta di richiesta o di rinnovo;
  • in caso di impedimento del datore di lavoro per motivi di salute, dichiarazione dei parenti in linea retta/collaterale fino al 3° grado (deve essere sottoscritta la dichiarazione (modulo impedimento) e fornita copia del documento in corso di validità e esibito l’originale sia del datore di lavoro che del dichiarante);
  • dichiarazione di regolarizzazione della posizione retributiva (modulo domesticomodulo non domestico);
  • dichiarazione di regolarizzazione della posizione fiscale (modulo);
  • documentazione attestante regolarizzazione della posizione contributiva: per il lavoro domestico l’attestazione di pagamento dei bollettini MAV ( l’attestazione di pagamento dei bollettini MAV (vedi circolare INPS n. 17898 del 5 novembre 2012); per il lavoro subordinato seguire le istruzioni operative della circolare INPS n. 118 del 28 settembre 2012;
  • attestazione presenza del cittadino straniero in Italia alla data del 31/12/2011 (vedi FAQ Ministero Interno n. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54);
  • n. 2 marche da bollo, una delle quali è quella indicata in domanda.

 

 

 

Documentazione riguardante l’alloggio del lavoratore:

  • copia del titolo con il quale lo straniero detiene l'alloggio (es. contratto di affitto registrato, contratto di comodato d'uso). Nel caso in cui il lavoratore alloggi presso l'abitazione del datore di lavoro o sia ospite presso altri, è sufficiente la presentazione di copia della "cessione di fabbricato" per ospitalità presentato alla competente autorità di pubblica sicurezza.
  • certificato originale attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico sanitaria o ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso.

 

Documentazione ulteriore in caso di assunzione di addetti all’attività di assistenza alla propria persona:

  • nel caso di datore di lavoro già riconosciuto in precedenza invalido: documentazione relativa all'accertamento di patologia o handicap che ne limita l’autosufficienza rilasciata dalla Commissione sanitaria e fotocopia della stessa;
  • nel caso di datore di lavoro non riconosciuto in precedenza invalido: acquisizione certificazione che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza rilasciata, in data antecedente all’istanza, dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • nel caso di richiesta per due badanti il certificato che attesti l’invalidità al 100% rilasciato in data antecedente all’istanza dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale deve attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell’attività di assistenza.

 

 

Documentazione relativa al reddito:

nel caso di lavoro domestico

  • fotocopia della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 del richiedente (reddito richiesto: 20.000 euro annui lordi). Se non è sufficiente, può essere integrato da altro soggetto del nucleo familiare convivente; in questo caso il reddito deve essere pari a 27.000 euro annui lordi; il coniuge e i parenti entro il 2°grado possono contribuire al raggiungimento del reddito richiesto anche se non conviventi.
  • autocertificazione Stato di famiglia nel caso di reddito da cumulare con soggetto convivente per il raggiungimento del reddito di 27.000 euro.

nel caso di lavoro subordinato

  • documentazione attestante il reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui lordi.
Come fare per...
Reperire i moduli

Per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno non è necessario procurarsi alcun modulo, dato che saranno forniti direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Presentare la domanda

La procedura si riferisce alle domande di emersione dal lavoro irregolare già presentate dal periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Il datore di lavoro e il lavoratore devono aspettare la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo aver acquisito il parere della Questura, convoca tramite lettera il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto del soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Se la documentazione presentata è completa, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono il contratto di soggiorno, mentre il lavoratore sottoscrive la richiesta di permesso di soggiorno. Gli originali del contratto di soggiorno vengono consegnati al datore di lavoro e al lavoratore. Al lavoratore viene consegnato il modello 209, insieme alle istruzioni, da presentare per la richiesta del permesso di soggiorno all'ufficio Postale abilitato. In caso di documentazione insufficiente saranno richieste integrazioni e sarà fissata la nuova data di convocazione.

Riferimenti normativi
  1. Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare."
  2. Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012 "Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare".
  3. Messaggio INPS n. 17898 del 5 novembre 2012 "Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109."
  4. Circolare INAIL n. 7805 del 29 ottobre 2012 "Ulteriori indicazioni operative. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio".
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 6561 del 25 ottobre 2012 "Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione."
  6. Circolare del Ministero dell'Interno del 4 ottobre 2012, n. 6121 "Decreto Legislativo n.109 del 16 luglio 2012 , recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare." - Trasmissione parere Avvocatura Generale dello Stato."
  7. Circolare INAIL n. 48 del 2 ottobre 2012 "Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012."
  8. Circolare INPS n. 118 del 28 settembre 2012 "Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 . Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari."
  9. Circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012 "Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari."
  10. Circolare Ministero dell'Interno del 12 settembre 2012 "Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109. Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi."
  11. Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5638 del 7 settembre 2012 "Decreto del 29 agosto 2012 , emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell' articolo 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109 . Indicazioni operative."
  12. Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo forfettario dovuto ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo16 luglio 2012, n. 109."
  13. Circolare del Ministero dell'Interno n. 5090 del 31 luglio 2012 "Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 , recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare."
  14. Circolare Ministero Interno n. 6410 del 27 luglio 2012 "Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Modificazioni degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria."
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