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Decreto di idoneità all’adozione [Non comunitario o apolide, Neocomunitario, Comunitario]

Il decreto di idoneità all’adozione è indispensabile e preliminare a qualsiasi domanda di adozione nazionale o internazionale.

Tempi del procedimento
Attivazione

All’occorrenza.

Durata

I tempi previsti dalla normativa riguardano:

1. salvo immediato decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, il Tribunale per i minorenni, entro quindici giorni dalla presentazione, trasmette ai servizi degli enti locali copia della dichiarazione di disponibilità presentata;

2. i servizi trasmettono al Tribunale una relazione completa in esito all'attività svolta entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità;

3. il Tribunale, ricevuta la relazione, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza o meno dei requisiti per adottare.

Revoca

Il decreto di idoneità può essere revocato, previo ascolto degli interessati, per cause sopravvenute che incidono in modo rilevante sul giudizio di idoneità.

Il Tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento di revoca alla Commissione e all’ente autorizzato prescelto.

Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti
  • dell’a dottando:
    1. essere un minore straniero destinatario del provvedimento d’adozione proveniente da uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell’Aja o stipulato accordi bilaterali;
  • degli adottanti:
    1. essere residenti in Italia o cittadini italiani residenti in un Paese straniero;
    2. essere coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere o non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione, anche di fatto; oppure, se non ci sono i tre anni di matrimonio, coniugi che abbiano convissuto per un periodo che, cumulato ai mesi di matrimonio, raggiunge i tre anni. La convivenza sarà accertata dal Tribunale come stabile e continuativa attraverso prove documentali o testimoniali;
    3. essere affettivamente idonei, capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
    4. avere un’età che supera di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
Documentazione richiesta
  1. Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità all’adozione internazionale, in triplice copia. Modulo 1;
  2. certificato di nascita in duplice copia di ambedue i dichiaranti (eventualmente sostituito dall’allegato A del modulo 1);
  3. certificato di residenza in duplice copia (eventualmente sostituito dall’allegato A del modulo 1);
  4. certificato di stato di famiglia in duplice copia (eventualmente sostituito dall’allegato A del modulo 1);
  5. eventuale certificato di morte dei rispettivi genitori in duplice copia (eventualmente sostituito dall’allegato A del modulo 1);
  6. attestazione del titolo di studio in duplice copia (eventualmente sostituito dall’allegato A del modulo 1 nel quale deve essere indicato l’istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio);
  7. dichiarazione dei redditi in duplice copia da effettuarsi esclusivamente sull’allegato A del modulo 1, indicando se trattasi di importo lordo o netto;
  8. certificato del casellario giudiziale in duplice copia rilasciato da non oltre sei mesi;
  9. certificato di residenza dei rispettivi genitori in duplice copia (allegato B del modulo 1);
  10. consenso in duplice copia scritto dai rispettivi genitori all’adozione al quale deve essere allegata copia di un documento d’identità (allegato B del modulo 1);
  11. certificato di matrimonio in duplice copia ed eventuale certificato storico o documentazione comprovante la convivenza in duplice copia;
  12. fotografia di entrambi in duplice copia;
  13. certificato in duplice copia di sana e robusta costituzione psicofisica da effettuarsi presso una struttura pubblica;
  14. analisi mediche (HIV, epatiti, TBC, wasserman) da effettuarsi presso una struttura pubblica;
  15. certificato in duplice copia dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 giorni dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza;
  16. nel caso si sia già presentata domanda presso il Tribunale per minorenni di Firenze allegare fotocopie del decreto di idoneità e delle relazioni sociali in duplice copia.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli possono essere reperiti presso il Tribunale per i minorenni di Firenze o dalla lista sottostante:

Presentare la domanda

La dichiarazione di disponibilità va presentata al:

Tribunale per i Minorenni di Firenze,

Ufficio Cancelleria Civile

Via della Scala 79 – 50123.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze trasmette, trascorsi i tempi necessari, il decreto di idoneità/inidoneità ai coniugi, da ritirare direttamente nella sede del Tribunale in via della Scala, 79.

Il decreto di idoneità viene immediatamente trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato indicato dagli adottanti.

Riferimenti normativi
  1. Legge n. 184 del 4 maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modifiche
  2. Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, conclusa a L’Aja il 29 maggio 1993;
  3. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali, n. DAS/715/UC/710 del 30 ottobre 2000 “Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476”.
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