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Nullaosta al lavoro domestico (richiesta numerica e nominativa) - DECRETO FLUSSI [Non comunitario o apolide]

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico.

* Scheda aggiornata al DPCM del 21 dicembre 2021 (Decreto flussi 2021).*

Tempi del procedimento
Attivazione

Solo in corrispondenza della pubblicazione del decreto relativo ai flussi di ingresso dell'anno in corso. 

La domanda può essere inviata online
  •     dalle ore 9 del 27 gennaio 2022

La domanda deve essere inviata entro il 17 marzo 2022.
Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca

Per eventuale revoca della richiesta di nullaosta, tramite comunicazione al SUI e per conoscenza al Centro per l’impiego, il datore di lavoro ha tempo 4 giorni dalla risposta del Centro per l'impiego relativa all'assenza di dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. 

Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott Daniele Colbertardo
E-mail: daniele.colbertardo@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. avere origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
  2. conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque compimento del 16° anno di età;
  3. consenso all’espatrio del minore da parte dell’esercente la patria potesta;

del datore di lavoro:

  1. Italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  2. può presentare la richiesta, quale datore di lavoro, sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgerà il rapporto di lavoro, sia il soggetto facente parte del nucleo familiare (figlio/genitore/fratello, altro) che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzerà la prestazione di lavoro;
  3. reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto e alloggio e contributi per il lavoratore da assumere; il reddito del datore di lavoro può essere cumulato anche con quelli dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza;
Documentazione richiesta
  1. Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  2. se lo straniero è minore di 16 anni, documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo di frequenza scolastica di almeno 8 anni, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza del minore straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
  3. se lo straniero è minorenne, documentazione attestante l'assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potestà, tradotta e legalizzata dall'autorità diplomatica e consolare competente;
  4. eventuali autocertificazioni del reddito presentate dai parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, che contribuiscono al raggiungimento del reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto e alloggio e contributi per il lavoratore da assumere;
  5. documento d’identità del datore di lavoro in originale ;
  6. fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità. (Come leggere un passaporto arabo - Esempi pratici)
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

  • Modulo da compilare tramite il sito del Ministero dell'Interno: Modulo A
Presentare la domanda

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.
Dal sito   https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve portare i documenti richiesti (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico controlla i documenti.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso all' autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato di residenza.
Per il visto d’ingresso e la richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 21 dicembre 2021 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.”
  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 116 del 5 gennaio 2022 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021. ”
  3. Artt. 5-bis e 22 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
  4. Artt. 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 31, 32, 33, 34, 35 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  5. Art. 3, comma 6, della Legge n. 335 del 08 agosto 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.
  6. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno.
  7. Art. 1 comma 622 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
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