Regione Toscana
Percorso per eventi della vita
» Contenuti » Schede informative sui procedimenti » Nullaosta al ricongiungimento familiare


Nullaosta al ricongiungimento familiare

È indispensabile per l’ottenimento del visto per ricongiungimento familiare e del successivo permesso di soggiorno per motivi familiari.

Scheda aggiornata alla Circolare INPS n. 1 del 2-12-2024

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Vice Prefetto Aggiunto Dott. Leandro Peraino
E-mail:
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti

dello straniero che chiede il ricongiungimento:

1. possedere permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno per il quale sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti dalla norma rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;

2. avere un reddito annuo lordo già percepito derivante da fonti lecite, non inferiore agli importi indicati (in riferimento all'importo dell'assegno sociale 2024): (Nota: requisito non necessario per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo e per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria).

  • 10.420,99 per il ricongiungimento di 1 familiare
  • € 13.894,65 per il ricongiungimento di 2 familiari
  • € 17.368,31   per il ricongiungimento di 3 familiari
  • € 20.841,97 per il ricongiungimento di 4 familiari
  • 13.894,65 per il ricongiungimento di 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
  • 17.368,31 per il ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
  • 20.841,97 per il ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli di età inferiore a 14 anni

- ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno; (per i nullaosta ottenuti precedentemente occorre compilare il Modulo "dichiarazione precedenti ricongiungimenti")
- è possibile integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi.

3. avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. (Nota: requisito non necessario per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo,  per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria e per chi ha un permesso per ricerca scientifica). 

familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento:

  1. coniuge o partner unito civilmente non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  2. figli minori, anche del coniuge/partner unito civilmente o nati fuori del matrimonio, non coniugati/uniti civilmente, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
  3. figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitore di età superiore a 65 anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute (il ricongiungimento con i genitori non è consentito a chi ha un  permesso di soggiorno per ricerca scientifica).

Non è consentito il ricongiungimento con il coniuge/partner unito civilmente o i genitori quando questi siano coniugati/uniti civilmente con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge/ partner unito civilmente nel territorio nazionale.

Documentazione richiesta
  • Comprare una marca da bollo da 16 euro (il codice della marca da bollo deve essere inserito nella domanda online)

I documenti devono essere scannerizzati e allegati alla domanda online. (Ogni documento allegato deve avere una dimensione massima di 3MB. I formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIFF)

Documenti anagrafici

1) pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all’estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici (unico file);

2) permesso di soggiorno in corso di validità, oppure, permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo;

3) codice fiscale del richiedente;

4) certificato di stato famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza;

5) certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio dove dimoreranno i familiari ricongiunti, rilasciato dal comune di residenza con la dicitura “uso immigrazione”.

 

Documentazione relativa all'alloggio 

(Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo, per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria e per chi ha un permesso per ricerca scientifica). 

Se in affitto:

1) contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

3) dichiarazione redatta dal titolare/i dell’appartamento su Modello “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;

4) documento d’identità del titolare/i dell’alloggio firmato dal medesimo/i;

N.B.: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su Modello “S1”, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante/i, firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello “S2”.

Se in comodato:

1) dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare/i dell’appartamento o contratto di comodato d’uso che deve essere di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

3) dichiarazione redatta dal titolare/i dell’appartamento su Modello “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;

4) documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i;

N.B.: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su Modello “S1”, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello “S2”.

Se di proprietà:

1) contratto di compravendita;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

 

Documentazione relativa al lavoro/reddito

(Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo e per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria). 

Documentazione per il reddito

Lavoratori dipendenti:

1) in caso di attività intrapresa da oltre un anno: ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;

2) contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);

3) ultime tre buste paga (facoltativo se sono state allegate tutte le buste paga);

4) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello “S3” con data non anteriore di mesi 1, da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;

5) documento d’identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo.

 

Lavoratori domestici:

1) ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO, ove prevista; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;

2) comunicazione di assunzione all’INPS;

3) ove previsti, ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS con attestazione dell’avvenuto pagamento;

4) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello “S3”, con data non anteriore di mesi 1 da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;

5) documento d’identità del datore di lavoro, firmato dal medesimo.

 

Titolari di ditte individuali:

1) visura camerale non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA;

3) licenza comunale, ove prevista;

4) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

5) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

 

Reddito derivante da partecipazione in società

1) visura camerale della società, non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA;

3) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica

b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

4) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

5) atto costitutivo della società;

 

Reddito derivante da contratto di lavoro per collaborazione coordinata e continuativa:

1) contratto di lavoro;

2) copia del documento di identità dell’altra parte contraente;

3) se a contratto da più di un anno modello UNICO (dichiarazione dei redditi), se da meno di un anno, devono essere presentate le fatture relative ai compensi ricevuti o la dichiarazione IVA;

 

Soci lavoratori:

1) certificato di attribuzione partita IVA della cooperativa;

2) dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro;

3) ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO, ove previsto;

4) ultime tre buste paga oppure, se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti;

5) contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);

6) copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore;

 

Liberi professionisti:

1) iscrizione all’albo del libero professionista

2) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica

b. bilancino, relativo al periodo dal 1°gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

3) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

 

Documentazione per i familiari ultrasessantacinquenni

1) dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore dei genitori ultrasessantacinquenni.

 

Documentazione per dimostrare il rapporto di parentela

Dopo aver ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare dallo Sportello Unico, i familiari per i quali è stato ottenuto, devono presentare all'autorità diplomatico consolare italiana del Paese di provenienza la certificazione che attesta il rapporto di parentela, matrimonio, unione civile, minore età e ogni atto di stato civile e di salute  necessario, tradotta e legalizzata o apostillata, per ottenere il visto d'ingresso.

Nota 1: Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati

Nota 2: Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento, anche sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine

Come fare per...
Reperire i moduli

Dal sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it selezionare:

“Sportello unico immigrazione” >  “Richiesta moduli” >  Richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento familiare - Modulo SM

Atri moduli da scannerizzare e allegare alla domanda online nei casi richiesti

  • Modello S1 [file .pdf] - Dichiarazione del titolare dell'appartamento di consenso ad ospitare i figli minori del richiedente;
  • Modello S2 [file .pdf] - Dichiarazione del titolare dell'appartamento di consenso ad ospitare i familiari del richiedente;
  • Modulo S3 [file .pdf] - Dichiarazione del datore di lavoro sull'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile.
Presentare la domanda

1. Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno

2. Selezionare dal sito il modulo SM e compilarlo, allegando i documenti richiesti e indicando il codice della marca da bollo comprata, che va conservata e consegnata il giorno del primo appuntamento in Prefettura

6. Inviare online il modulo compilato

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, dopo aver ricevuto la domanda, convoca il richiedente per la consegna degli originali dei documenti. Se i documenti corrispondono a quelli inviati online lo Sportello Unico comunica il rilascio del nullaosta al ricongiungimento.

Ottenuto il nullaosta il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento deve richiedere il visto d'ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza, presentando la documentazione che dimostra il rapporto di parentela.
Il nullaosta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Circolare INPS del 02-01-2024 n.1 "Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024"
  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 2805 del 31 luglio 2017 " Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 , recante "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale". Modifiche all' art. 29 del D.lgs 286/98 . Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare."
  3. Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in  materia di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto dell'immigrazione illegale".
  4. Circolare INPS del 17 gennaio 2017 n.8 "Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017".
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 3511 del 5 agosto 2016 "Legge 20 maggio 2016, nr. 76 " Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare."
  6. Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta".  
  7. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2011, n. 14 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.” 
  8. Circolare Regione Toscana del 4 Maggio 2011 ”Iscrizione volontaria al SSR cittadini comunitari ed iscrizione volontaria al SSR delle persone straniere ultrasessantacinquenni non appartenenti all'UE. "
  9. Circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010 "Rinnovo delle pensioni per l'anno 2011";
  10. Circolare del Ministero dell'Interno n. 4820 del 27 agosto 2009 "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
  11. Circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2009 "Rinnovo delle pensioni per l’anno 2009";
  12. Circolare del Ministero dell'Intero n. 4660 del 28 ottobre 2008 "Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare";
  13. Circolare del Ministero dell'Interno n. 1575 del 4 aprile 2008 "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione.";
  14. Art. 6 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
  15. Art. 29 del D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
Per saperne di più