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Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di libero professionista [Non comunitario o apolide]

È necessario per svolgere attività di lavoro autonomo in qualità di libero professionista.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso di visto d’ingresso per lavoro autonomo.
Documentazione richiesta
  • Mod. 209/Modulo 1 (fac-simile solo in visione);
  • Mod. 209/Modulo 2 (fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera con fondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente;
  • fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza de requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);
  • pagamenti di euro 30,00 per costi del servizio postale.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell'apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato. I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Lo straniero è convocato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze tramite lettera raccomandata per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e per la consegna del permesso di soggiorno elettronico. I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.

Il permesso di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento d’attuazione. Inoltre il permesso di soggiorno sarà rilasciato solo se all’atto del ritiro lo straniero dimostrerà di aver assolto gli obblighi in materia sanitaria iscrizioni volontaria al S.S.N. o stipula di polizza assicurativa.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 26 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 14 e 39 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA.
  4. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004; 
  5. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  6. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  7. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
  8. Circolare Ministero Attività Produttive n. 3589/c del 20 luglio 2005D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”.
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