Regione Toscana
Visto per "adozione" (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale.
Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 ( articoli 32 e 39, lettera h ), cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 .

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")