Regione Toscana
Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all' art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 , nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall' articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento"