Regione Toscana
Visto per invito (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all' art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).

Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Questore competente.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento"