Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall' art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 39 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare:
1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.
2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E' pero' richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell' articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi di quanto previsto dal comma 5 , 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all' art. 27, comma 1 lettere a) , b) , c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e' rilasciato alle condizioni stabilite dall' art. 40, comma 22 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 - sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovra' indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all' articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all' articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all' articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.
(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")